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Norme Generali

NORME GENERALI

Tutti i prezzi di cui al presente tariffario sono al netto di I.V.A. che, ai sensi del D.P.R. 26-10-1972 n° 633, è dovuta dal Committente nella misura prevista dalle disposizioni legislative all'atto della prestazione.

I prezzi si riferiscono alla determinazione analitica comprensiva del rilascio del certificato riportante i risultati. Qualora dal committente venga richiesta l’elaborazione ed interpretazione dei risultati, il costo della relazione verrà valutato in funzione della complessità della stessa e del tempo di impegno del responsabile scientifico.

I prezzi per le analisi effettuate per conto di altre strutture di ricerca della Federico II saranno scontati del 30%. Eventuali sconti per privati o altri Enti verranno applicati per richieste di un numero di analisi che verrà valutato da caso a caso.

La richiesta di prove impegna il Committente all'accettazione delle norme di seguito riportate:

  1. Il Dipartimento non riceve campioni di terra e roccia da sottoporre a prove se non accompagnati dalla relativa richiesta del Committente su apposito modulo predisposto dal Dipartimento stesso;
  2. A meno di diverse indicazioni i campioni per le prove di norma devono pervenire, franco di ogni spesa, al seguente indirizzo: Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse, Università degli Studi di Napoli FEDERICO II, Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo, Edificio L10, via vicinale Cupa Cintia 21 – 80126, Napoli;
  3. Il Dipartimento non risponderà dell'eventuale deterioramento dei campioni dipendente dal cattivo imballaggio, dal trasporto o da qualsiasi altra causa verificatesi al di fuori del Laboratorio;
  4. Il Dipartimento si riserva il diritto di non accettare quei campioni che, a suo giudizio, non abbiano i requisiti sufficienti a garantire la validità dei risultati di prova;
  5. Le prove richieste vengono di norma eseguite e completate nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i programmi di lavoro in corso e con lo stato dei campioni riscontrato all’arrivo in laboratorio; i relativi tempi di esecuzione saranno comunicati al Committente;
  6. Richieste urgenti possono essere evase entro i tempi tecnici strettamente necessari, previa intesa diretta e contro maggiorazione della tariffa ordinaria; lo stesso dicasi per lavori urgenti svolti in periodi dell'anno destinati a congedo ordinario del personale tecnico;
  7. Il committente provvede al ritiro dei certificati di prova, previo pagamento anticipato su conto corrente postale predisposto dall’Amministrazione del Dipartimento;
  8. Il costo di prove non indicate in tariffa sarà stabilito di volta in volta dal delegato c/terzi;
  9. In relazione alla possibilità che al laboratorio vengano affidate grosse commesse, nell'intento di mantenere l'offerta di prestazioni competitiva con quelle fornite da laboratori privati, il delegato c/terzi può praticare tariffe agevolate, anche in caso di prestazioni non necessariamente remunerative ma di particolare interesse scientifico;
  10. I risultati delle prove saranno comunicati solo al Committente mediante certificazione ufficiale. Il certificato riporterà i risultati sperimentali senza interpretazione o commento alcuno se non esplicitamente richiesto; l’eventuale richiesta di commenti o di interpretazioni comporterà, a carico del Committente, un ulteriore costo stabilito dal delegato c/terzi;
  11. Il Dipartimento può emettere duplicati dei certificati ufficiali, previa espressa richiesta del Committente, entro e non oltre cinque anni dal rilascio del certificato originale;
  12. Il Committente e persone esterne al Dipartimento non sono di regola ammessi ad assistere alle prove, salvo espressa autorizzazione del Direttore;
  13. Qualora, per giustificate ed eccezionali ragioni, si renda opportuno autorizzare la presenza di estranei alla esecuzione delle prove, il Dipartimento non si assume alcuna responsabilità per i danni fisici, materiali o di qualsiasi altra natura subiti dai medesimi, che dovranno pertanto previamente munirsi di idonea polizza assicurativa;
  14. Il Committente è tenuto e si impegna a provvedere a sue spese al ritiro dei campioni testati e dei residui inerti, dopo l'esecuzione delle prove distruttive o non distruttive effettuate. A richiesta del Committente e, comunque, soltanto se espressamente indicato all'atto della domanda, essi possono restare in deposito presso il Dipartimento, a disposizione dello stesso Committente, per un tempo non superiore ai 90 giorni.
  15. L’aggiornamento del presente tariffario avverrà ogni due anni.
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