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Norme Generali

NORME GENERALI

Tutti i prezzi di cui al presente tariffario sono al netto di I.V.A. che, ai sensi del D.P.R. 26-10-1972 n° 633, è dovuta dal Committente nella misura prevista dalle disposizioni legislative all'atto della prestazione.

I prezzi si riferiscono alla determinazione analitica comprensiva del rilascio del certificato riportante i risultati. Qualora dal committente venga richiesta l’elaborazione ed interpretazione dei risultati, il costo della relazione verrà valutato in funzione della complessità della stessa e del tempo di impegno del responsabile scientifico.

I prezzi per le analisi effettuate per conto di altre strutture di ricerca della Università Federico II saranno scontati del 30%. Eventuali sconti per privati o altri Enti verranno applicati per richieste di un numero di analisi che verrà valutato da caso a caso; il delegato c/terzi può praticare tariffe agevolate, anche in caso di prestazioni non necessariamente remunerative ma di particolare interesse scientifico.

La richiesta di prove impegna il Committente all'accettazione delle norme di seguito riportate:

  1. Il Dipartimento non riceve campioni di terra e roccia da sottoporre a prove, se non accompagnati dalla relativa richiesta del Committente su apposito modulo predisposto dal Dipartimento stesso ed accettazione del preventivo;
  2. A meno di diverse indicazioni i campioni per le prove di norma devono pervenire, franco di ogni spesa, al seguente indirizzo: Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse, Università degli Studi di Napoli FEDERICO II, Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo, Edificio L10, via vicinale Cupa Cintia 21 – 80126, Napoli;
  3. Il Dipartimento non risponderà dell'eventuale deterioramento dei campioni dipendente dal cattivo imballaggio, dal trasporto o da qualsiasi altra causa verificatesi al di fuori del Laboratorio;
  4. Il Dipartimento si riserva il diritto di non accettare quei campioni che, a suo giudizio, non abbiano i requisiti sufficienti a garantire la validità dei risultati di prova;
  5. Le prove richieste vengono di norma eseguite e completate nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i programmi di lavoro di lavoro scientifico e didattico in corso e con lo stato dei campioni riscontrato all’arrivo in laboratorio; i relativi tempi di esecuzione saranno comunicati al Committente;
  6. Richieste urgenti possono essere evase entro i tempi tecnici strettamente necessari, previa intesa diretta e contro maggiorazione della tariffa ordinaria; lo stesso dicasi per lavori urgenti svolti in periodi dell'anno destinati a congedo ordinario del personale tecnico;
  7. Il committente provvede al ritiro dei certificati di prova, previo pagamento anticipato su conto corrente postale predisposto dall’Amministrazione del Dipartimento;
  8. Il costo di prove non indicate in tariffa sarà stabilito di volta in volta dal delegato c/terzi;
  9. I risultati delle prove saranno comunicati solo al Committente mediante certificazione ufficiale. Il certificato riporterà i risultati sperimentali senza interpretazione o commento alcuno se non esplicitamente richiesto; l’eventuale richiesta di commenti o di interpretazioni comporterà, a carico del Committente, un ulteriore costo stabilito dal delegato c/terzi;
  10. Il Dipartimento può emettere duplicati dei certificati ufficiali, previa espressa richiesta del Committente, entro e non oltre cinque anni dal rilascio del certificato originale;
  11. Il Committente e persone esterne al Dipartimento non sono di regola ammessi ad assistere alle prove, salvo espressa autorizzazione del Direttore;
  12. Qualora, per giustificate ed eccezionali ragioni, si renda opportuno autorizzare la presenza di estranei alla esecuzione delle prove, il Dipartimento non si assume alcuna responsabilità per i danni fisici, materiali o di qualsiasi altra natura subiti dai medesimi, che dovranno pertanto previamente munirsi di idonea polizza assicurativa;
  13. Il Committente è tenuto e si impegna a provvedere a sue spese al ritiro dei campioni testati e dei residui inerti, dopo l'esecuzione delle prove distruttive o non distruttive effettuate. A richiesta del Committente e, comunque, soltanto se espressamente indicato all'atto della domanda, essi possono restare in deposito presso il Dipartimento, a disposizione dello stesso Committente, per un tempo non superiore ai 90 giorni.
  14. L’aggiornamento del presente tariffario avverrà ogni tre anni.
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